CAB - Centro Artecultura Bustese

STATUTO e REGOLAMENTO


STATUTO
 
Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in BUSTO ARSIZIO l’associazione di promozione sociale  denominata C.A.B. Centro Artecultura Bustese ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L’Associazione  C.A.B.  Centro Artecultura Bustese, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .
 
Finalità e attività

Art. 3.  L’Associazione ha come finalità quella di raggruppare tutte le forze operanti campo delle arti e della cultura e tende a promuovere, con fattiva collaborazione fra artisti, amatori d’arte e simpatizzanti, manifestazioni a carattere artistico-culturale.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: Organizzazione di corsi teorici e pratici inerenti alle arti figurative, visite a gallerie e musei, mostre espositive, conferenze e incontri con artisti.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e  produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
 
Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che  condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Nel caso in cui i soci siano minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero che ne fa le veci, inoltre non può ricoprire cariche sociali sino al raggiungimento della maggiore età.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:  Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci onorari.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono  prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualifica di socio si perde:

a)     per decesso.

b)     per morosità nel pagamento della quota associativa secondo gli articoli 4 e 5 del regolamento.

c)      dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario.

d)     per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, oltre che contrari alle elementari norme del convivere civile, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.
Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell’Associazione:

a.  l’Assemblea dei soci;
b.  il Consiglio Direttivo;
d.  il  Revisore dei Conti;
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente  gratuite.

Art. 12. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, con lettera consegnata a mano o con e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 13. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto per delega . Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

·        discute ed approva il rendiconto economico consuntivo;

·        definisce il programma generale annuale di attività;

·        procede alla nomina dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti, e del Revisore dei conti;

·        determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

·        discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;

·        delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;

·        decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;

·        discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

·        Esamina la relazione delle attività svolte nell’anno sociale.

 

Art. 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’assemblea Straordinaria sarà valida in prima  convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

Le decisioni saranno a maggioranza semplice dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a  7 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 2  esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno  10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, in  sua assenza del consigliere più anziano.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

·        elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

·        elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

·        nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;

·        attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·        cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

·        predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

·        presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico dell’esercizio trascorso cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

·        conferisce procure generali e speciali;

·        instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

·        propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche allo Statuto;

·        riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

·        ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

·        delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

 

 

Art. 21 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
     Il  Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

     Il Tesoriere può essere nominato tra i Consiglieri o tra i Soci, dura in carica 2 esercizi e solo se

     Consigliere, ha diritto al voto in Consiglio.

E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

     Il Segretario  può essere nominato tra i Consiglieri o tra i Soci, dura in carica  2 esercizi e solo se

     Consigliere, ha diritto al voto in Consiglio.

E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Revisore dei Conti

Art.25. Il Revisore dei conti è il soggetto di controllo amministrativo-finanziario.

     Esso è nominato dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità,

    non necessariamente aderenti all’Associazione. Il Revisore verifica il rendiconto annuale e rimane in

     carica  2  esercizi.
    Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto  di ogni  anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio, unitamente all’approvazione del Revisore dei conti,  presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria il rendiconto economico dell’esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

     Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi nazionali e internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d)     entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;

e)     proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f)       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g)     ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

a) beni immobili e mobili

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d)              altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. n. 662/96  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.






 R E G O L A M E N T O
 

Art. 1 :Ogni persona, Ente, Società, Circolo Culturale, inoltrando domanda  scritta al Consiglio Direttivo, può diventare Socio del CAB, dopo il vaglio e l’accoglimento della richiesta da parte del Consiglio stesso.

Art. 2 :Il modulo di domanda e lo Statuto, devono essere richiesti alla Segreteria del CAB. E’ implicito che presentando domanda per iscritto di Iscrizione, il richiedente abbia già preso conoscenza degli scopi del CAB e delle norme statutarie.

Art. 3 :Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Sono Soci

Sostenitori, coloro che pagano la quota pari ad almeno il doppio di quella versata dai Soci Ordinari. l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire a quelle Personalità che nel campo

dell’Arte o della Cultura o in seno al CAB si siano particolarmente distinte o prodigate, la qualifica di Socio Onorario.

Art.  4 :La quota associativa deve essere corrisposta dal Socio entro e non oltre il Dicembre di ogni anno, alla Segreteria del CAB.

Art. 5 :Il Socio che non avrà ottemperato all'obbligo del versamento della quota sociale, sarà dichiarato inadempiente e verrà sospeso dallo schedario dei Soci, fino a che non avrà sanato lo stato di morosità e comunque non oltre il termine dell’anno sociale in corso.

Art. 6 : I Soci, nell’ambito del CAB hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti.

Art. 7 :Sarà premura della Segreteria del CAB informare i Soci interessati ogni volta che verranno promossi concorsi o manifestazioni artistiche riguardanti la loro eventuale partecipazione.

Art. 8 : Per la formazione di Commissioni Artistiche o gruppi di lavoro, sarà necessaria la presenza di un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 :L’Assemblea Ordinaria ad ogni biennio provvede alla elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci in regola col tesseramento dell'anno in corso possono essere eletti.

I primi, in relazione al numero di componenti stabilito dall’Assemblea, che hanno raggiunto il maggior numero di voti passano a far parte del Consiglio Direttivo che provvederà alla distribuzione delle cariche sociali.

L’Assemblea, successivamente elegge due Revisori dei Conti; di cui uno effettivo ed uno supplente.

Art. 10 :I Soci, possono proporre al Consiglio Direttivo argomenti di ordine artistico ed organizzativo.

Tali proposte saranno discusse e votate in Consiglio.

Art. 11 : Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare in qualità di collaboratori, e senza diritto di voto, altri soci che il Consiglio Direttivo stesso riterrà opportuno invitare.

Art. 12 :Il rendiconto economico annuale predisposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto, con tutte le documentazioni relative, al Revisore Dei Conti e se ne invierà una copia a tutti gli associati abbinata alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione definitiva.

Art. 13 :Il Presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Assemblea dei Soci.
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